(massima n. 1)
All'avvocato sono dovute, oltre al rimborso delle spese documentate e di quelle forfettarie generali (non strettamente inerenti alla singola pratica ma necessarie per la conduzione dello studio), altre spese che sfuggono ad una precisa elencazione ma che di fatto sono sostenute dal professionista nello svolgimento del singolo incarico (tra le quali, gli esborsi per gli spostamenti necessari per raggiungere l'Ufficio giudiziario in occasione delle udienze o degli adempimenti di cancelleria, diversi da quelli per viaggio e trasferta di cui all'art. 27 del d.m. n. 55 del 2014, i costi per fotocopie, per l'invio di email o per comunicazioni telefoniche inerenti l'incarico e sostenuti fuori dallo studio); tali spese sono liquidabili in via equitativa per l'impossibilitą o la rilevante difficoltą di provare il loro preciso ammontare nonchč in considerazione della loro effettiva ricorrenza secondo l'"id quod plerumque accidit".