(massima n. 1)
Nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni soggetti a privatizzazione, le domande aventi ad oggetto spettanze retributive relative a periodi del rapporto di lavoro successivi al 30 giugno 1998, individuato quale discrimine temporale dall'art. 69, comma settimo, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario, non possono ritenersi questioni attinenti alla fase del rapporto anteriore a tale data, avuto riguardo al momento di riferimento dello svolgimento dell'attivitą lavorativa e, quindi, di verificazione delle circostanze poste a fondamento della pretesa avanzata, con la conseguente devoluzione delle relative controversie al giudice ordinario. Ad analoga conclusione - con attribuzione della relativa cognizione alla giurisdizione ordinaria - deve pervenirsi, sulla scorta dell'applicabilitą del medesimo criterio, con riferimento alle domande aventi ad oggetto pretese retributive dei dipendenti degli enti lirici (come nella specie) trasformati in fondazioni di diritto privato per i periodi di lavoro posteriori all'intervenuta trasformazione, ovvero successivi al 23 maggio 1998, in relazione alla norma transitoria di cui all'art. 1 del D.L. 6 maggio 1994, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 4 luglio 1994, n. 432.