(massima n. 1)
Alla stregua della "ratio legis" e dell'interpretazione letterale dell'art. 6 della legge n. 75 del 1980, le controversie concernenti il personale dello Stato e aventi ad oggetto l'indennitą di buonuscita, l'indennitą di cessazione del rapporto di impiego e i rapporti intercorrenti tra il dipendente e l'ente previdenziale competente relativamente all'indennitą di buonuscita, appartengono alla giurisdizione esclusiva dei tribunali regionali amministrativi. Conseguentemente, sussiste la giurisdizione amministrativa con riferimento alla domanda relativa al pagamento, da parte dell'amministrazione datore di lavoro, dei trattamenti di fine rapporto o servizio e del risarcimento del danno per mancata iscrizione al fondo di previdenza e omesso versamento contributivo (principio affermato in fattispecie in cui i fatti costitutivi delle domande, proposte per attivitą di insegnamento alle dipendenze di scuole statali con contratti annuali rinnovati fino al 1998 ed inerenti all'indennitą di buonuscita e al risarcimento danni per mancata iscrizione al fondo opera di previdenza, si erano perfezionati entro il 30 giugno 1998).