(massima n. 1)
La procura generale "ad litem", espressamente prevista dall'art. 83, comma 2, c.p.c., se proveniente dall'organo della societą abilitato a conferirla, resta valida ed imputabile all'ente finché non venga revocata, indipendentemente dalle vicende modificative dell'organo che l'ha rilasciata, trattandosi di atto dell'ente e non della persona fisica che lo rappresentava.