(massima n. 1)
La controversia promossa da un ricercatore universitario "confermando", in servizio presso l'istituto di medicina legale di un'università statale, per lamentare la revoca delle funzioni assistenziali esercitate presso il policlinico universitario e del relativo trattamento economico, è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando i ricercatori universitari di ruolo nella categoria del personale universitario. Né alla giurisdizione amministrativa può derogarsi in relazione alla peculiare modalità della prestazione lavorativa assistenziale svolta dal ricercatore, atteso che la distribuzione temporale delle prestazioni eseguite alle dipendenze di un'amministrazione pubblica (nella specie, l'Università degli studi), con la quale già si intrattenga un rapporto di impiego, ancorché realizzata mediante ulteriori prestazioni disomogenee rispetto a quelle caratterizzanti normalmente la prestazione lavorativa (nella specie, funzioni assistenziali a favore di azienda ospedaliera), non implicano estraneità di queste ultime all'obbligazione lavorativa nascente dal rapporto di pubblico impiego, ma rappresenta unicamente una particolare modalità di esecuzione di esso.