(massima n. 1)
Il termine assegnato dal giudice, con il provvedimento che dichiara la propria incompetenza, per la riassunzione ai sensi dell'art. 50, comma 1, c.p.c. non può essere inferiore o superiore a quello minimo e massimo stabiliti dall'art. 307, comma 3, c.p.c.; ne consegue che - analogamente all'ipotesi in cui il giudice si sia astenuto dall'esercitare il potere discrezionale - trova applicazione sussidiaria esclusivamente il termine perentorio massimo previsto dalla norma di legge che è quello di tre mesi dalla comunicazione del provvedimento che dichiara l'incompetenza del giudice adito.