(massima n. 2)
Sono attribuite alla giurisdizione del G.O. le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse quelle relative al conferimento di incarichi dirigenziali, in quanto la riserva, in via, residuale, alla giurisdizione amministrativa, contenuta nel quarto comma dell'art. 63, concerne esclusivamente le procedure concorsuali, strumentali alla costituzione del rapporto con la pubblica amministrazione, nonché quelle controversie interne per l'accesso ad aree o fasce funzionali superiori, ricomprese nell'area dei procedimenti amministrativi, laddove gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali, i quali non concretano procedura concorsuale ed i cui destinatari non solo sono gią in servizio, ma sono anche in possesso della relativa qualifica professionale, conservano natura privata, in quanto atti interni di organizzazione.