(massima n. 2)
In tema di pagamento di compensi di avvocato, il foro speciale di cui all'art. 637, comma 3, c.p.c. trova applicazione solo se la domanda monitoria abbia ad oggetto l'onorario per prestazioni professionali rese dall'avvocato direttamente al cliente rappresentato e difeso in giudizio e non anche ove si riferisca al credito al compenso maturato dal medesimo professionista nei confronti di un diverso collega che lo abbia incaricato, in forza di un ordinario contratto di mandato, sia pure a beneficio di un terzo, dello svolgimento di singoli atti processuali nell'interesse del proprio assistito.