(massima n. 1)
Il dipendente che è stato trasferito ad un altro ufficio con nuove mansioni con un ordine di servizio, poi risultato illegittimo, non ha diritto ad alcun tipo di risarcimento per mobbing. (Nella specie il Consiglio di Stato ha ritenuto non presenti gli elementi costitutivi della fattispecie di mobbing: in particolare, non è stata in alcun modo provata l'esistenza di un disegno persecutorio elaborato e perseguito dall'ISVAP in danno per il dipendente ricorrente, nell'analizzare gli atti depositati non è in senso più generale emersa la presenza di un complessivo disegno persecutorio qualificato da comportamenti materiali, ovvero da provvedimenti, contraddistinti da finalità di volontaria e organica vessazione nonché di discriminazione, con connotazione emulativa e pretestuosa. Per tale ragione, inoltre, risulta non dimostrata la complessità ed organicità della strategia vessatoria che può consentire di accedere alla prospettata ipotesi di mobbing).