(massima n. 1)
L'azione risarcitoria per la lesione del diritto al trattamento di quiescenza promossa nei confronti della P.A. da parte di un soggetto che sia legato alla stessa da un rapporto di pubblico impiego, attribuita in ipotesi alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, deve essere qualificata come extracontrattuale sia nel caso in cui l'attore ponga a fondamento della propria domanda, in modo espresso, la c.d. responsabilitą aquiliana, sia qualora non emerga una precisa e chiara scelta del danneggiato in favore della responsabilitą contrattuale, sia comunque nel caso in cui la lesione del diritto del lavoratore non sia correlata a poteri della P.A. che si estrinsecano in atti amministrativi di cui si contesti la legittimitą, ma venga dedotto un quid pluris rispetto al provvedimento amministrativo e ai suoi effetti indiretti, naturali ed inevitabili, sufficiente ad integrare un'attivitą illecita della P.A. (Nella specie, in relazione alla domanda proposta da un dipendente di un Comune, che, sulla base delle informazioni fornite dall'ente in ordine alla sua anzianitą lavorativa, aveva rassegnato le dimissioni, conseguendo il trattamento di quiescenza provvisorio, poi revocato dal Ministero del tesoro per carenza del requisito dell'anzianitą utile per conseguire il trattamento di pensione, e che, deducendo sia la negligenza dell'ente, che aveva agito al di fuori dei canoni della diligenza che deve richiedersi al datore di lavoro, sia la violazione delle norme contenute negli artt. 2043 e 2049 c.c., aveva chiesto la condanna del Comune al pagamento delle somme trattenute sullo stipendio e sulla pensione e al risarcimento del danno, le Sezioni Unite hanno dichiarato la giurisdizione del g.o.).