(massima n. 1)
Il candidato in concorso pubblico che, vantando una determinata posizione nella graduatoria giā approvata ed in possesso di requisiti stabiliti dal bando per fruire di una riserva di posti, pretenda di essere incluso nel novero degli ulteriori chiamati alla stipulazione del contratto di lavoro con l'utilizzazione del c.d. "scorrimento della graduatoria", fa valere il proprio diritto all'assunzione e non pone in discussione la procedura concorsuale, con la conseguenza che la relativa controversia - nell'ipotesi di rapporto d'impiego assoggettato al regime contrattuale - č devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, restando poi, questione di merito e non di giurisdizione quella concernente l'operativitā anche nella procedura di scorrimento l'intera disciplina dell'originario bando, ivi compresa quella concernente eventuali riserve di posti.