(massima n. 1)
In tema di pubblico impiego privatizzato, ai sensi dell'art. 63 D.Lgs. n. 165/2001, al giudice ordinario vanno attribuite tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto, ivi compresa quella iniziale dell'assunzione al lavoro, mentre al giudice amministrativo debbono essere devolute, a norma del comma 4 del medesimo articolo, quelle attinenti alle procedure concorsuali, che sono strumentali alla costituzione del rapporto e il cui momento finale è costituito dall'approvazione della graduatoria. Spetta pertanto alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia promossa dal privato nei confronti della P.A. in relazione da un procedimento concorsuale, allorché il privato deduca la lesione della sua situazione soggettiva inerente, non già all'assunzione immediata in servizio, bensì alla corretta ripartizione dei posti allo scopo della futura stipulazione dei contratti a tempo indeterminato, lamentando l'utilizzazione, da parte dell'amministrazione, di criteri non conformi a legge per l'assegnazione del posto in questione agli aventi diritto cosiddetti riservatari, in quanto appartenenti alla categoria degli invalidi civili e alle altre categorie protette.