(massima n. 1)
In tema di impiego pubblico privatizzato, secondo il criterio di riparto della giurisdizione fra G.O. e G.A. delineato dall'art. 63 D.Lgs. n. 165/2001, rientrano nell'ambito della giurisdizione del G.O. tutte le controversie relative ad assunzioni di lavoro che avvengono attraverso meccanismi non concorsuali, anche se a tali fini debbano essere effettuate verifiche sulla sussistenza di requisiti soggettivi, che - ove in concreto presenti - danno diritto in via prioritaria all'assunzione, non configurandosi, in tali ipotesi, una comparazione tra "aspiranti" all'assunzione basta su una valutazione incentrata sulla discrezionalitā amministrativa volta a risolvere, con la nomina dei "vincitori", la relativa competizione. Da tanto deriva che č devoluta alla giurisdizione del G.O. la controversia concernente l'esclusione di un aspirante, in possesso di una qualifica professionale rientrante fra quelle previste dall'art. 14 L. 21 dicembre 1978, n. 845, dalla graduatoria regionale dei disoccupati, con il conseguente mancato avviamento al lavoro.