(massima n. 1)
In materia di graduatorie permanenti del personale della scuola e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria, ai sensi del D.Lgs. n. 297 del 1991 e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione atti che non possono non restare compresi fra le determinazioni assunte con la capacitą e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformitą a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione.