(massima n. 1)
La giurisdizione si determina sulla base della domanda e, ai fini del suo riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il cosiddetto "petitum" sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia dell'intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale essi sono manifestazione. Pertanto, deve ritenersi devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia intentata dagli operatori del settore della formazione professionale dipendenti (con rapporto di lavoro a tempo indeterminato) della Provincia al fine dell'ottenimento del loro inquadramento nei ruoli provinciali del personale che in concreto esplica le competenze nello stesso settore della formazione professionale, poiché essa non si prospetta suscettibile ad essere ricondotta nell'ambito di quelle relative ad atti organizzativi (di cui all'art. 2, comma primo, del D.Lgs. n. 165 del 2001 ed espressione di discrezionalità dell'ente, in relazione ai quali sarebbero perciò configurabili solo interessi legittimi), bensì, implicando la deduzione del riconoscimento di una modificazione dello "status" lavorativo quali dipendenti dell'Amministrazione provinciale, deve intendersi attinente direttamente ed esclusivamente al rapporto di lavoro con una P.A. secondo la tipologia prevista dall'art. 1, comma secondo, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, la cui cognizione è, per l'appunto, demandata (in difetto delle condizioni per l'operatività del regime transitorio enucleato nell'art. 69, comma settimo, del D.Lgs. n. 165 del 2001, permanendo la situazione fattuale degli operatori successivamente al 30 giugno 1998) alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell'art. 63, comma primo, del medesimo D.Lgs. n. 165 del 2001 (non ricorrendo la fattispecie eccettuata dal quarto comma dello stesso articolo).