(massima n. 1)
La controversia, avente origine nella domanda di un dipendente della P.A. tendente - in conseguenza dell'espletamento di procedura pubblica concorsuale - all'accertamento del suo diritto all'assunzione nel ruolo del personale dirigenziale e alla stipulazione del relativo contratto di lavoro, con la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno, esula dall'ambito di quelle inerenti la suddetta procedura del pubblico concorso (tale essendo anche quello preordinato all'inquadramento di dipendenti in area superiore, come nella specie) e, perciò, ai sensi dell'art. 63, primo comma, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, la sua cognizione spetta alla giurisdizione del giudice ordinario. Infatti, con l'approvazione della graduatoria si esaurisce l'ambito riservato al procedimento amministrativo e all'attività autoritativa dell'amministrazione, subentrando una fase in cui i comportamenti dell'amministrazione vanno ricondotti all'ambito privatistico, espressione del potere negoziale della P.A. nella veste di datrice di lavoro, da valutarsi alla stregua dei principi civilistici in ordine all'inadempimento delle obbligazioni (art. 1218 cod. civ.), anche secondo i parametri della correttezza e della buona fede. Né, al riguardo, rileva che il rifiuto di stipulazione del contratto con il soggetto che assume essersi collocato in posizione utile nella graduatoria (non contestata) abbia assunto a presupposto un provvedimento amministrativo di determinazione del numero dei dirigenti da assumere. In proposito, invero, deve essere rilevato che esula dalle questioni di giurisdizione la verifica del fondamento di merito della pretesa in relazione al potere dell'amministrazione di stipulare il contratto, che comprende l'indagine sulla legittimità del provvedimento amministrativo (circa la dotazione organica da coprire) invocato dall'amministrazione a giustificazione del rifiuto di assunzione, stante l'esplicita previsione di legge - contenuta nello stesso primo comma dell'art. 63 del citato D.Lgs. n. 165 del 2001 - secondo la quale la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro non soffre deroga per il fatto che, nelle controversie relative all'assunzione, come nelle altre concernenti diritti soggettivi del dipendente pubblico, venga in questione un atto amministrativo presupposto, che può essere disapplicato a tutela del diritto azionato.