(massima n. 1)
All'art. 63, comma 1, il D.Lgs. n. 165/2001 (recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche), dispone che sono devolute al Giudice ordinario, in funzione di Giudice del lavoro, le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, eccetto quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilitą dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennitą di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti.