(massima n. 1)
Posto che, in generale, la materia del conferimento degli incarichi risulta sottratta al dominio degli atti amministrativi perché non compresa entro la soglia di configurazione strutturale degli uffici pubblici e concernente, invece, il piano del funzionamento degli apparati e, quindi, l'area della capacità di diritto privato, deve affermarsi che appartiene alla generale giurisdizione del giudice ordinario in materia di lavoro pubblico privatizzato (ai sensi dell'art. 63, comma primo, del D.Lgs. n. 165 del 2001) la controversia che ha ad oggetto, non già il conferimento di un incarico dirigenziale con l'attribuzione della qualifica superiore, bensì l'assegnazione temporanea delle mansioni di dirigente scolastico senza l'attribuzione della suddetta qualifica (e, perciò, sostanzialmente in via di supplenza), nella quale si ponga in discussione l'esistenza, in favore di altro aspirante, del requisito di riservatario di posto previsto per le categorie di personale ricadenti nelle ipotesi di applicabilità della legge n. 68 del 1999, rimanendo, pertanto, esclusa ogni questione relativa alla progressione verticale di carriera e alla procedura concorsuale presupposta dal conferimento dell'incarico.