(massima n. 1)
Sulla scorta dei principi generali - in correlazione con il criterio del "petitum sostanziale" - relativi all'individuazione della giurisdizione con riferimento al rapporto di pubblico impiego privatizzato, deve ritenersi devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto atti di gestione e di organizzazione del personale di un ente locale, adottati successivamente al 30 giugno 1998, emanati dagli organi preposti alla gestione nell'esercizio dei poteri direttivi che competono al datore di lavoro, con la capacitą e i poteri del privato datore di lavoro ai sensi dell'art. 5, comma secondo, del D.Lgs. n. 165 del 2001, i quali incidano sulle situazioni giuridiche soggettive dei dipendenti dell'ente, non potendo attribuirsi rilievo, al fine di escluderla, alla discrezionalitą delle valutazioni spettanti alla P.A. e all'attinenza degli atti all'organizzazione.