(massima n. 1)
Vertendosi in tema di lavoro pubblico contrattualizzato, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, č rimessa alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia promossa dal partecipante, risultato primo tra gli idonei non vincitori in un concorso di selezione per la progressione verticale del personale della Regione Basilicata, il quale, a seguito dell'indizione di altro concorso per la copertura di posti dello stesso profilo professionale, lamenti la violazione della disposizione del bando che prevedeva la durata della graduatoria per dodici mesi per la copertura di eventuali ulteriori posti resisi vacanti. Infatti, il candidato che, vantando una determinata posizione nella graduatoria giā approvata ed il possesso dei requisiti del bando per il c.d. scorrimento della graduatoria, pretenda di essere chiamato alla stipulazione del contratto di lavoro, fa valere il proprio diritto all'assunzione senza porre in discussione le procedure concorsuali, azionando una posizione soggettiva tutelabile dinanzi al giudice ordinario.