(massima n. 1)
In tema di accesso ai ruoli del personale scolastico amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.), ai sensi degli artt. 551 e segg. del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (e succ. modif.), deve riconoscersi - stante il carattere generale della giurisdizione ordinaria in relazione ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (art. 63, comma primo, D.Lgs. n. 165 del 2001), a fronte del quale la perpetuazione della giurisdizione amministrativa (prevista dal comma quarto del citato art. 63) riveste una portata limitata ed eccezionale - la giurisdizione del giudice ordinario nella controversia (come dedotta nella specie) con la quale, sul presupposto dell'avvenuta approvazione della graduatoria della procedura concorsuale, il partecipante chieda l'annullamento dei provvedimenti di rettifica dei punteggi attribuitigli ai fini della formazione di detta graduatoria e, quindi, contesti la conformitą a legge di tali provvedimenti comportanti la modifica della sua posizione, facendo, invero, valere, con la suddetta domanda una pretesa all'assunzione implicante il mero controllo della gestione di una graduatoria comunque gią formata.