(massima n. 1)
Rientra nella giurisdizione del G.O., in funzione di giudice del lavoro, piuttosto che in quella del G.A., una controversia promossa dal Sindacato Italiano Unitario Lavoratori di Polizia (Siulp), avente ad oggetto l'impugnazione del decreto con il quale il Ministro per la funzione pubblica ha disposto la ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili in relazione al personale dipendente della Polizia di Stato; infatti, il meccanismo dei distacchi è uno degli strumenti attraverso i quali il sindacato realizza la propria autonomia di organizzazione e quindi contribuisce ad articolare le proprie funzioni. In altri termini, proprio la natura della posizione azionata, indubbiamente non di interesse legittimo, ma di diritto soggettivo, in indissolubile correlazione con la peculiare natura del soggetto titolare, appare decisiva al fine di non radicare la giurisdizione amministrativa, ove si consideri che: a) si tratta di diritto soggettivo che non figura tra le materie affidate alla giurisdizione esclusiva; b) la titolarità di tale diritto costituisce attribuzione tipica di una organizzazione sindacale; e, attesa tale peculiarità del soggetto agente, la giurisdizione deve essere attribuita in stretto riferimento agli artt. 28 della legge n. 300 del 1970 e 6 e 7 della legge n. 146 del 1990, in base ai quali il sindacato, in quanto tale, può azionare la tutela delle proprie posizioni in materia solo innanzi al giudice ordinario.