(massima n. 1)
In tema di collocamento a riposo d'ufficio nel lavoro pubblico contrattualizzato, il diritto al trattenimento in servizio per un biennio, previsto dall'art. 16 del D.Lgs. n. 503 del 1992 - la cui norma non č stata abrogata ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e, non riguardando strettamente "gli istituti del rapporto di lavoro", non ha cessato di produrre i suoi effetti neppure all'esito della sottoscrizione del secondo contratto collettivo di comparto - sorge con il tempestivo esercizio dell'opzione nel momento in cui la relativa comunicazione giunge al datore di lavoro ed č insuscettibile di caducazione anche ad opera della sopravvenuta contrattazione collettiva, le cui norme, laddove prevedano l'automatica cessazione del rapporto di lavoro al compimento dell'ordinario limite di etā, sono inapplicabili, non potendo far venir meno un diritto giā acquisito dal lavoratore.