(massima n. 1)
I permessi straordinari retribuiti, di cui all'art. 15 del C.C.N.L. 14 settembre 2000 per il personale non dirigente del comparto regioni ed autonomie locali, possono essere concessi soltanto per frequentare i corsi indicati dalla clausola in orari coincidenti con quelli di servizio, non per le necessitā connesse alla preparazione degli esami ovvero allo svolgimento di attivitā complementari (come, ad esempio, i colloqui con i docenti o il disbrigo di pratiche di segreteria), in quanto, sulla base di un'interpretazione della norma contrattuale fondata sugli artt. 1362 e 1363 cod. civ., deve ritenersi che le parti abbiano inteso limitare l'istituto alle sole attivitā didattiche che si svolgano in orari incompatibili con il servizio. Ne consegue che č legittimo il provvedimento disciplinare per assenza ingiustificata del dipendente assentatosi dal servizio per lo svolgimento di attivitā di studio preparatorie, propedeutiche al superamento dell'esame.