Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1076 del 20 gennaio 2006

(2 massime)

(massima n. 1)

È inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa dalla Corte d'appello ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. n. 165 del 2001, a conclusione dello speciale procedimento di accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, volto ad assicurare l'uniforme applicazione di tali contratti ed a prevenire il rischio della proliferazione del contenzioso e della polverizzazione delle interpretazioni in materia, in quanto tale ordinanza si situa al termine di una fase incidentale del giudizio, ed è priva di contenuto decisorio e del carattere della definitività, in quanto è solo funzionale alla futura decisione della causa.

(massima n. 2)

Deve ritenersi escluso il ricorso per cassazione, in quanto il provvedimento del giudice è adottato nell'ambito di una fase incidentale, non è definitivo né decide una controversia.

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