(massima n. 1)
In tema di procedura di accertamento della validitą, efficacia ed interpretazione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti dall'ARAN, di cui all'art. 64 del D.Lgs. 165 del 2001, spetta al giudice valutare se l'intesa raggiunta dalle parti sociali, sulla questione indicata dal medesimo ai sensi del comma 1, integri o meno, per il suo effettivo contenuto, l'accordo sull'interpretazione o sulla modifica della clausola controversa contemplato nei commi 2 e 3 della norma citata, da cui, ove la conclusione sia negativa, il dovere di pronunciare, con sentenza, sulla sola questione di interpretazione, restando comunque salvo il potere della Corte di Cassazione, chiamata a decidere sull'impugnazione, di verificare l'eventuale l'erroneitą del presupposto. Ne consegue che, ove il giudice prospetti alle parti sociali un dubbio interpretativo, indicando, tra le possibili interpretazioni, anche una lettura della clausola aderente al testo letterale, costituisce valido accordo di interpretazione autentica, idoneo a fornire la specifica regola di valutazione nel caso controverso, quello che privilegi quest'ultima alternativa, mentre nel caso in cui sia prospettato un dubbio sulla validitą della clausola pur interpretata in sostanziale adesione al testo letterale, l'accordo con il quale le parti, condividendone l'esegesi, si limitino a contrapporre una diversa valutazione della sua validitą, esula dall'ambito dei poteri attribuiti alle parti in funzione dell'interpretazione delle clausole collettive e non integra i requisiti previsti dalla norma.