(massima n. 1)
Alla luce del nuovo testo dell'art. 51 Cost., come modificato con L. cost. 30 maggio 2003, n. 1 - con il quale si č prescritto che, per consentire ai cittadini di entrambi i sessi di accedere agli uffici pubblici ed alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge, la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunitā tra donne e uomini - la norma dell'art. 61 D.Lgs. n. 29 del 1993 (e la coincidente disposizione dell'art. 57 del D.Lgs. n. 165 del 2001) non pone dubbi di non conformitā al dettato costituzionale. Infatti, col riservare alle donne un terzo dei posti di componente degli organi collegiali di selezione nei concorsi, salva motivata impossibilitā, la norma si configura come un modo di promuovere le pari opportunitā per i due sessi. Come un'azione positiva, vale a dire, di perseguimento del (ri)equilibrio fra i due sessi nei settori ivi considerati.