(massima n. 1)
            Il  provvedimento  disciplinare  di licenziamento (o  destituzione)  di  un  pubblico  dipendente  č  da  ritenere un atto ad efficacia retroattiva, quando siano intervenuti  la  sospensione  cautelare  dal  servizio  ed  il procedimento penale si sia concluso con la condanna o, comunque,  con  l'accertamento  di  responsabilitā  per  i medesimi  fatti.  Detta  retroattivitā  va  ricondotta  alla data  di intervenuta  sospensione  cautelare  dal  servizio, quando quest'ultima risulti disposta per i fatti, oggetto di valutazione di responsabilitā, in sede prima penale e poi disciplinare.