(massima n. 1)
Il provvedimento disciplinare di licenziamento (o destituzione) di un pubblico dipendente č da ritenere un atto ad efficacia retroattiva, quando siano intervenuti la sospensione cautelare dal servizio ed il procedimento penale si sia concluso con la condanna o, comunque, con l'accertamento di responsabilitā per i medesimi fatti. Detta retroattivitā va ricondotta alla data di intervenuta sospensione cautelare dal servizio, quando quest'ultima risulti disposta per i fatti, oggetto di valutazione di responsabilitā, in sede prima penale e poi disciplinare.