(massima n. 1)
            Dal  combinato  disposto  degli  artt.  2119  cod. civ.,  1  e  3  della  legge  n.  604/1966  si  desume  che  è ammessa  la prosecuzione  del  rapporto  nel  periodo di preavviso  per  il  licenziamento  per  giustificato  motivo soggettivo,  mentre,  per il  licenziamento  per  giusta causa,  il  rapporto  di  lavoro  viene  immediatamente estinto,  non  essendo  consentita  la  sua  prosecuzione "neppure provvisoria". Non sussistono differenziazioni  qualitative  fra  i  due  diversi  tipi  di licenziamento  disciplinare,  perché  il  profilo  distintivo  attiene  alla  gravità  della  violazione  contrattuale  addebitata  al  dipendente,  che  è  minore nell'ipotesi  tipizzata  dall'art.  3  della  legge  n.  604/ 1966. La  fiducia,  infatti,  è  fattore  che  condiziona  la permanenza  del  vincolo  contrattuale  e  può  avere un'intensità  differenziata  a  seconda  della  funzione, della  natura  e  della  qualità  del  singolo  rapporto,  della posizione delle parti, dell'oggetto delle mansioni e del grado di  affidamento  che  le  stesse  esigono.  Dal principio  di  carattere  generale,  che  valorizza  le peculiarità  proprie  del  singolo  rapporto,  discende  che nell'ambito del lavoro dirigenziale anche la nozione di giustificato motivo soggettivo, al pari di quella di giusta causa,  risente  dell'investimento  di  fiducia  fatto  dal datore  di  lavoro  sulla  correttezza  dell'operato  del dirigente,  al  quale  siano  stati  attribuiti  compiti  di impulso, coordinamento e controllo della struttura dallo stesso diretta, sicché il vincolo fiduciario può risultare irrimediabilmente  compromesso  ogniqualvolta  la condotta  contestata  porti  fondatamente  a  dubitare sull'esatto  futuro  adempimento  di  detti  compiti. Nell'ambito  dell'impiego  pubblico  contrattualizzato, inoltre,  il  dirigente,  tenuto  ad  osservare  le  leggi  e  ad adempiere  le  funzioni  pubbliche  «con  disciplina  ed onore» (art. 54 Cost.), partecipa alla realizzazione degli obiettivi  imposti  alle  amministrazioni  pubbliche dall'art.  97  Cost.,  sicché  il  vincolo  fiduciario  riposa anche sulla  capacità  del  dirigente  di  assicurare  la legalità,  l'imparzialità  e  il buon  andamento  dell'azione amministrativa  (cfr.  Cass.  n.  14773/2017).  Il giustificato  motivo  soggettivo  si  caratterizza  rispetto alla  giusta  causa  in  quanto  ravvisabile  in  presenza  di condotte  che,  seppure  idonee  a  ledere  il  vincolo  fiduciario,  per  la  loro  minore  gravità,  non  legittimano l'interruzione  immediata  del  rapporto  e,  quindi,  sono compatibili  con  la  momentanea  prosecuzione  dello stesso.  La  sospensione  facoltativa,  in  quanto  misura cautelare  e  non  disciplinare,  trova  la  sua  ratio  nella necessità di tutelare la "credibilità dell'amministrazione presso  il  pubblico,  cioè  il  rapporto  di  fiducia  dei cittadini verso l'istituzione, che può rischiare di essere incrinato  dall'ombra  gravante  su  di  essa  a  causa dell'accusa  da  cui  è  colpita  una  persona  attraverso  la quale l'istituzione opera" (Corte Cost. n. 206/1999). La stessa  implica  una  valutazione  discrezionale  della Pubblica  Amministrazione  che  deve  tener  conto,  non solo della gravità dei fatti per i quali si procede in sede penale,  ma  anche  dell'opportunità  di  affrontare  l'alea insita  nella  misura  cautelare,  posto  che  quest'ultima potrebbe  rivelarsi  non  giustificata  all'esito  del procedimento  disciplinare.