(massima n. 1)
Di regola, la decorrenza del provvedimento disciplinare di destituzione dal pubblico impiego va fissata al momento dell'inizio della sospensione cautelare. Tale principio si fonda sulla lettera e sulla ratio degli artt. 85, 91 e 92 del T.U. n. 3/1957, poiché la ricostruzione della carriera è prevista per i casi previsti dagli articoli 91 e 92 del testo unico e non ha luogo nel ben diverso caso in cui il procedimento disciplinare vi sia e si concluda col provvedimento di destituzione, poiché opera il principio di non contraddizione, per il quale non spettano certo emolumenti arretrati al dipendente che legittimamente sia stato dapprima sospeso e poi destituito dal servizio; il provvedimento di sospensione dal servizio (per la sua natura cautelare e non sanzionatone) produce effetti provvisori destinati ad essere rimossi e sostituiti dal provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare, sicché vi è la naturale retrodatazione della cessazione del rapporto, in caso di destituzione.