(massima n. 1)
L'obbligo di rivalutare, in sede disciplinare, fatti, gią considerati in sede penale, vale anche per le sentenze di patteggiamento, pur dopo la equiparazione delle stesse a decisioni di condanna operate dalla L. 27 marzo 2001, n. 97, ritenuta dalla giurisprudenza costituzionale e da quella della Cassazione, come norma innovativa.