(massima n. 1)
            In  tema  di  licenziamento  disciplinare  dei  pubblici  dipendenti  a  seguito  di  sentenza  penale  di patteggiamento,  non  si  applica  la  disciplina  del procedimento  disciplinare prevista,  in  particolare, quanto  ai  termini  per  l'instaurazione  e  la  conclusione del procedimento, dall'art. 9, comma 2, della legge n. 19 del  1990,  sia  per  la  particolare  connotazione  del procedimento  penale  che  si  conclude  con  sentenza  di applicazione della pena su richiesta delle parti, sia per l'inapplicabilitą, a far data dalla stipulazione del primo contratto collettivo, della disciplina generale e speciale del  procedimento  disciplinare  nei  confronti  dei pubblici  dipendenti  (artt.  da 100  a 123  del  D.P.R.  n. 3 del  1957  e  disposizioni  ad  esso  collegate)  in  seguito all'entrata in vigore degli artt. 72 e 74 del D.Lgs. n. 29 del 1993 (di attuazione della legge n. 421 del 1992, di privatizzazione del pubblico impiego), e all'abrogazione  di  tutte  le  disposizioni  in  materia  di sanzioni disciplinari incompatibili con il nuovo regime giuridico del lavoro pubblico.