(massima n. 1)
In tema di licenziamento disciplinare dei pubblici dipendenti a seguito di sentenza penale di patteggiamento, non si applica la disciplina del procedimento disciplinare prevista, in particolare, quanto ai termini per l'instaurazione e la conclusione del procedimento, dall'art. 9, comma 2, della legge n. 19 del 1990, sia per la particolare connotazione del procedimento penale che si conclude con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, sia per l'inapplicabilitą, a far data dalla stipulazione del primo contratto collettivo, della disciplina generale e speciale del procedimento disciplinare nei confronti dei pubblici dipendenti (artt. da 100 a 123 del D.P.R. n. 3 del 1957 e disposizioni ad esso collegate) in seguito all'entrata in vigore degli artt. 72 e 74 del D.Lgs. n. 29 del 1993 (di attuazione della legge n. 421 del 1992, di privatizzazione del pubblico impiego), e all'abrogazione di tutte le disposizioni in materia di sanzioni disciplinari incompatibili con il nuovo regime giuridico del lavoro pubblico.