(massima n. 1)
In materia di pubblico impiego privatizzato, ciascuna amministrazione, ha il potere di individuare, secondo il proprio ordinamento, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, sicché esso non deve necessariamente essere integrato da un ufficio articolato e plurisoggettivo, ma può essere rappresentato anche da una sola persona, interna all'ente.