(massima n. 1)
            L'inosservanza  dell'obbligo  di  pubblicitą  del codice di comportamento comporta la nullitą della sanzione  inflitta,  salvo  che  non  si  tratti  di  un  comportamento  immediatamente percepibile  da  parte del  lavoratore  come  illecito poiché  contrario  al  c.d. minimo etico o a norme di rilevanza penale.