(massima n. 1)
            In  tema  di affissione  del  codice  disciplinare  nel pubblico  impiego  privatizzato, la  previsione  delle sanzioni  e  delle  relative  conseguenze  in  norme  aventi forza  di  legge - in  particolare,  per  l'amministrazione scolastica, il capo IV, sezione V, del D.Lgs. n.297 del 1994  recante  le sanzioni  disciplinari, le  diverse  fattispecie di illecito, pur con clausole generali, e il relativo procedimento - garantisce,  attraverso  la  pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale,  la  conoscenza  da parte  della  generalitą,  rendendo  inutile  la previsione  nel  codice  disciplinare  e  la  relativa affissione. (Nella  specie,  la  S.C.  ha  confermato  la decisione  di  merito che  aveva  fatto  corretta applicazione  del  principio  esposto  in  massima  in controversia  in  cui  un  insegnante,  lamentando  la mancata  affissione  del  codice  disciplinare,  aveva dedotto  la  nullitą  del  richiamo  scritto  irrogato dall'amministrazione  scolastica  per  aver  abbandonato la  sorveglianza  di  una  classe  senza  tempestiva espressione  dell'adesione  alla  partecipazione  ad un'assemblea  sindacale.  La  S.C.  ha,  peraltro,  rilevato che  il  ricorrente  non  aveva  invocato  alcuna  utile disposizione  collettiva  capace  di  derogare  alle disposizioni  di  legge,  e  che  anzi  la  disposizione  collettiva da  questi  richiamata,  l'art.  56  C.C.N.L.  5  agosto 1995,  rinviava  espressamente  al  citato  decreto  legislativo).