(massima n. 1)
Ai fini del riconoscimento delle mansioni superiori svolte nel pubblico impiego non è invocabile l'art. 36 della Costituzione, sia per l'assenza di un diritto soggettivo in rapporto agli atti con cui l'Amministrazione ha proceduto all'organizzazione dei propri uffici, predisponendo la pianta organica ed operando i relativi inquadramenti, sia perché detta norma costituzionale pone solo un parametro di riscontro, per verificare che in sede legislativa o regolamentare non siano state operate discriminazioni fra lavoratori, e non sorregge anche la pretesa ad una retribuzione superiore rispetto a quella normativamente spettante, sia infine perché la retribuzione è collegata non solo alla "quantità", ma anche alla "qualità" del lavoro svolto (requisito, quest'ultimo, che non può essere presunto senza alcun nesso con la riconosciuta idoneità allo svolgimento di una certa prestazione lavorativa e nell'assenza di controlli).