(massima n. 1)
L'art. 20 del D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266 (contenente le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dei Ministeri), dispone che il personale appartenente alla nona qualifica funzionale espleta, tra l'altro, le funzioni di sostituzione del dirigente in caso di assenza od impedimento, nonché di reggenza dell'ufficio in attesa di destinazione del dirigente titolare; l'interpretazione della norma, nel rispetto del canone di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. e dei principi di tutela del lavoro (artt. 35 e 36 Cost.; art. 2103 cod. civ. e art. 52 D.Lgs. n. 165 del 2001 ), č nel senso che l'ipotesi della reggenza costituisce una specificazione dei compiti di sostituzione del titolare assente o impedito, contrassegnata dalla straordinarietą e temporaneitą ("in attesa della destinazione del dirigente titolare"), con la conseguenza che la reggenza č consentita, senza che si producano gli effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori, solo allorquando sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura. Al di fuori di tale ipotesi, la reggenza dell'ufficio concreta svolgimento di mansioni dirigenziali.