(massima n. 1)
L'art. 20 del D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266 (contenente le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dei Ministeri), in tema di reggenza da parte del personale appartenente alla nona qualifica funzionale del pubblico ufficio sprovvisto temporaneamente del dirigente titolare, deve essere interpretato, ai fini del rispetto del canone di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. e dei principi generali di tutela del lavoro (artt. 35 e 36 Cost.; art. 2103 cod. civ. e art. 52 D.Lgs. n. 165 del 2001), nel senso che l'ipotesi della reggenza costituisce una specificazione dei compiti di sostituzione del titolare assente o impedito, contrassegnata dalla straordinarietà e temporaneità ("in attesa della destinazione del dirigente titolare"), con la conseguenza che a tale posizione può farsi luogo in virtù della suddetta specifica norma regolamentare, senza che si producano gli effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori, solo allorquando sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura, cosicché, al di fuori di tale ipotesi, la reggenza dell'ufficio concreta svolgimento di mansioni dirigenziali (come correttamente ritenuto nella confermata sentenza impugnata, con riguardo ad una vacanza del posto di primo dirigente dell'ufficio del giudice di pace esistente fin dal 1995 con sopravvenuta nomina di detto dirigente soltanto nell'anno 2000, con relativo riconoscimento in favore della lavoratrice istante della retribuzione correlata all'esercizio di dette mansioni superiori nelle more del lungo intervallo temporale per la copertura del menzionato posto, senza che, peraltro, la situazione si potesse considerare mutata per effetto della nuova classificazione attuata dal C.C.N.L. del comparto ministeri del 16 febbraio 1999, non ricomprendendosi tra le mansioni proprie del profilo relativo alla posizione economica C3 le funzioni di reggenza del ruolo dirigenziale).