(massima n. 1)
In tema di pubblico impiego privatizzato, la materia degli inquadramenti del personale contrattualizzato è stata demandata, dalla legge, alla contrattazione collettiva, che può intervenire senza incontrare il limite della inderogabilità in materia di mansioni. Ne consegue la legittimità del sistema di classificazione del personale dettato dall'art. 29 del C.C.N.L. Regioni e autonomie locali del 14 settembre 2000, che prevede l'inquadramento nell'area D dei dipendenti già inquadrati nell'ex VI livello, presupponendo, in conformità ai principi costituzionali di cui all'art. 97 Cost., che il pregresso collocamento in detta qualifica fosse avvenuto a seguito di procedura concorsuale e prevedendo l'adozione di verifiche e procedure selettive per la realizzazione da parte della P.A. del passaggio alla categoria D, posizione economica D1.