(massima n. 1)
Le qualifiche funzionali previste per il personale degli enti pubblici non economici sono divenute inapplicabili a seguito della stipulazione - in attuazione dell'art. 72 del D.Lgs. n. 29 del 1993 (successivamente trasfuso nell'art. 69 del D.Lgs. 165 del 2001) - del C.C.N.L. di comparto, le cui disposizioni individuano i nuovi equivalenti profili professionali e ridefiniscono quelli preesistenti nell'ambito delle nuove aree di inquadramento, costituendo la fonte esclusiva per valutare se un dipendente abbia, o meno, svolto mansioni diverse dalla qualifica.