(massima n. 1)
In mancanza di una disposizione di legge ad hoc, l'esercizio di fatto di mansioni superiori, da parte del dipendente di pubblica amministrazione, non determina l'insorgenza di alcun diritto, salvo quello alle differenze retributive per il periodo successivo all'entrata in vigore dell'art. 15, D.Lgs. n. 387 del 1998, a causa dell'inapplicabilitą, al pubblico impiego, degli artt. 13, L. n. 300 del 1970, 2103 c.c. e 36 Cost.