(massima n. 1)
Alla luce del disposto di cui all'art. 52 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, secondo cui l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione, nel rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni vige il principio secondo cui la qualifica dirigenziale presuppone atti formali di inquadramento e non può, quindi, desumersi dalla natura dei compiti assegnati.