(massima n. 1)
Solo con l'art. 56, D.Lgs. n. 29 del 1993, nel testo sostituito dall'art. 25, D.Lgs. n. 80 del 1998 si è attribuito al lavoratore del settore pubblico le differenze retributive dovute per svolgimento delle mansioni superiori anche nel caso di assegnazione nulla per violazione delle condizioni prescritte, con la contestuale attribuzione di responsabilità al Dirigente che ha disposto l'incarico in caso di dolo o colpa grave. L'applicazione di tale disposizione è stata rinviata, tuttavia, finché non è intervenuto l'art. 15 del D.Lgs. n. 387 del 1998 e poi l'art. 52 D.Lgs. n. 165 del 2001: detta nuova disciplina è però inapplicabile alle situazioni esauritesi prima del 1998.