(massima n. 1)
In materia di retribuibilità delle mansioni superiori, solamente con l'art. 56 del D.Lgs. n. 29/1993 (nel testo sostituito dall'art. 25 D.Lgs. n. 80/1998), è stata regolamentata ex novo la materia, in tal modo attribuendosi al pubblico impiegato le differenze retributive dovute per svolgimento delle mansioni superiori anche nel caso di assegnazione nulla per violazione delle condizioni prescritte (con la contestuale attribuzione di responsabilità al Dirigente che ha disposto l’incarico in caso di dolo o colpa grave); detta disciplina, però, in virtù dei continui rinvii (fino all'intervento dell'art. 15 del D.Lgs. n. 387/ 1998 e poi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001) non è applicabile alle situazioni esauritesi prima del 1998.