(massima n. 1)
In tema di impiego pubblico contrattualizzato, l'art. 24, comma 4, del C.C.N.L. del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001 - che la Corte di Cassazione può interpretare direttamente ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001 anche nelle clausole che non hanno costituito oggetto di censura da parte del ricorrente - con il quale le parti hanno disciplinato il conferimento delle mansioni immediatamente superiori, non si riferisce all'ipotesi dell'assegnazione delle mansioni dirigenziali a dipendente non in possesso della relativa qualifica, atteso che la previsione pattizia si limita, al comma 1, a fornire una regolamentazione per la sola parte demandata alla contrattazione e, al comma 6, richiama espressamente la disciplina legale per quanto non previsto. Il conferimento delle mansioni dirigenziali a dipendenti non in possesso della relativa qualifica resta, pertanto, regolato dall'art. 52, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001, con conseguente diritto del lavoratore alla differenza di trattamento economico.