(massima n. 1)
Nel pubblico impiego contrattualizzato, il divieto di corresponsione della retribuzione corrispondente alle mansioni superiori, stabilito dal sesto comma dell'art. 56 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 25 del D.Lgs. n. 80 del 1998, č stato soppresso dall'art. 15 del D.Lgs. n. 387 del 1998, la cui portata retroattiva risulta conforme alla giurisprudenza della Corte costituzionale che ha ritenuto l'applicabilitą, anche nel pubblico impiego, dell'art. 36 Cost. nella parte in cui attribuisce al lavoratore il diritto a una retribuzione proporzionale alla quantitą e qualitą del lavoro prestato, nonché alla conseguente intenzione del legislatore di rimuovere, con la menzionata disposizione correttiva, una norma in contrasto con i principi costituzionali.