(massima n. 1)
In tema di pubblico impiego, il diritto alla differenza di trattamento economico con la qualifica superiore nel caso di esercizio delle relative mansioni, riconosciuto al dipendente dall'art. 52, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001, anche nell'ipotesi in cui l'assegnazione sia nulla perché non assistita dai presupposti di cui al precedente comma 2 dello stesso articolo, sorge quando il provvedimento sia stato adottato - secondo le linee organizzative proprie della specifica amministrazione - dal soggetto titolare del potere di conformare la specifica prestazione lavorativa dei dipendenti, vincolandoli al rispetto delle proprie determinazioni, restando irrilevante al fine di escludere tale diritto che, secondo le regole interne dell'amministrazione datrice, le suddette determinazioni debbano essere successivamente confermate da altro organo della stessa amministrazione.