(massima n. 1)
In materia di pubblico impiego, ai sensi dell'art. 56, comma sesto, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (nel testo sostituito dall'art. 25 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, cosģ come successivamente modificato dall'art. 15 D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387) deve essere retribuito l'espletamento di mansioni superiori alla qualifica, in ossequio al principio della retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 Cost., applicabile anche al pubblico impiego senza dovere necessariamente tradursi in un rigido automatismo di spettanza al pubblico dipendente del trattamento economico esattamente corrispondente alle mansioni superiori espletate, ma ben potendo risultare diversamente osservato il precetto costituzionale mediante la corresponsione di un compenso aggiuntivo rispetto alla qualifica di appartenenza.