(massima n. 1)
Nel pubblico impiego privatizzato, il divieto di corresponsione della retribuzione corrispondente alle mansioni superiori, stabilito dall'art. 56, comma 6, del D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 25 del D.Lgs. n. 80 del 1998, č stato soppresso dall'art. 15 del D.Lgs. n. 387 del 1998, con efficacia retroattiva, atteso che la modifica del comma 6 ultimo periodo disposta dalla nuova norma č una disposizione di carattere transitorio, non essendo formulata in termini atemporali, come avviene per le norme ordinarie, ma con riferimento alla data ultima di applicazione della norma stessa e quindi in modo idoneo a incidere sulla regolamentazione applicabile all'intero periodo transitorio; ne consegue che il principio della retribuzione proporzionato e sufficiente ex art. 36 Cost., č applicabile anche al pubblico impiego senza limitazioni temporali.