(massima n. 1)
Non è retribuibile lo svolgimento di mansioni correlative alla qualifica superiore a quella rivestita, con riguardo a situazioni anteriori all'entrata in vigore dell'art. 56 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo introdotto con il D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387: a tal fine non può essere utilmente richiamato l'art. 2126 cod. civ., né può assumere valore di regola l'art. 36 della Costituzione, in quanto il principio di adeguatezza della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro prestato non comporta, in materia di pubblico impiego, che il dipendente possa vantare un diritto soggettivo al trattamento economico connesso alle mansioni superiori che abbia temporaneamente svolto.